
Una società contesta la motivazione dell’avviso TARI, poiché il Comune non ha allegato né riprodotto il contenuto essenziale della scheda di censimento per cui ha accertato la maggiore superficie dell'immobile.
Con specifico riferimento alla TARSU, ma anche alla TARI, la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento - anche in rettifica - va condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006, sicché, ove la rettifica sia effettuata in base alla variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, è sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali, sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire in fase contenziosa (Cass. ord. 31 luglio 2019, n. 20620; ord. 5 novembre 2025, n. 29259; ord. 3 ottobre 2025, n. 26691; ord. 12 giugno 2025, n. 15793).
Per un verso, l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto ove dalla motivazione dell'avviso emerga una fedele e chiara ricostruzione di tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, così da consentire un’adeguata, efficace e piena difesa in giudizio del contribuente e, dall'altro, la fattispecie della rettifica della superficie sottoposta a tassazione TARSU è connotata dalla semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata (Cass. 19 novembre 2019, n. 29988).
Va, pertanto, escluso che comporti il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento l'omessa allegazione della fonte probatoria alla base della rideterminazione della superficie (ovvero la scheda di censimento), potendo tale indicazione essere fornita nell'eventuale successiva fase contenziosa.

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