Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 17 luglio 2026, n. 811

di Fabio Pace | 17 Luglio 2026
Rassegna di giurisprudenza 17 luglio 2026, n. 811

Il logo societario è esposto su un bene non prodotto né commercializzato dall’impresa titolare dello stesso, con conseguente applicabilità della disciplina generale dell’imposta sulla pubblicità, dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata. La valutazione è imprescindibile per stabilire l’applicabilità del regime derogatorio.
Il giudice, senza effettuare alcun accertamento sulla natura del marchio apposto sui silos in questione e stabilire se si tratti o meno del marchio di fabbrica dell’impresa produttrice dei silos, ha sussunto la fattispecie sotto la disciplina del D.M. 26 luglio 2012, che, però, regolamenta, ai fini della deroga ivi prevista alla disciplina generale sulla pubblicità, l’apposizione del solo marchio di fabbrica su gru mobili, gru a torre adoperate nei cantieri edili e macchine da cantiere, senza perciò escludere dall'applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità tali mezzi, i quali, pertanto, ove vi sia apposta una raffigurazione diversa dal marchio di fabbrica del produttore degli stessi, rimangono sottoposti alla disciplina generale di cui al D.Lgs. n. 507/1993, con le conseguenziali ricadute in punto di legittimazione attiva all’imposizione fiscale.
L’accertamento circa la coincidenza tra l’impresa titolare del marchio apposto sui silos e l’impresa fabbricante gli stessi è stato pretermesso, fraintendendo gli artt. 12 del citato decreto, ritenuti erroneamente applicabili in ragione della sola apposizione del marchio della società sui suoi silos, a prescindere da ogni valutazione sull’impresa produttrice degli stessi, che è, invece, dirimente per l’applicazione della disciplina speciale e dell’individuazione del Comune legittimato attivo all'imposizione fiscale.
Se il fabbricante dei silos non fosse la società, il Comune legittimato all’esazione della tassa non sarebbe quello della sede di questa (ex art. 2, comma 2, del citato decreto), ma il Comune ove sono installati i silos e la pubblicità viene eseguita, ex art. 1 del D.Lgs. n. 507/1993 (Cass. ord. 15 giugno 2021, n. 16793).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il logo di un'azienda su beni non prodotti da essa è soggetto all'imposta comunale sulla pubblicità. Il giudice ha errato nel non verificare la corrispondenza tra titolare del marchio e produttore dei silos, elemento cruciale per applicare la disciplina speciale.