
Si ritiene che l'istanza di riassunzione del giudizio interrotto non vada notificata dalla parte, ma depositata presso la segreteria della Corte, alla quale spetta poi comunicare alle altre parti la data della nuova udienza.
Nel contenzioso tributario, la riassunzione del processo interrotto avviene con il deposito dell'istanza di trattazione al presidente della Sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l'interruzione, gravando sulla segreteria della Corte tributaria l'onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza (Cass. 18 giugno 2015, n. 12672; Cass. 4 maggio 2021, n. 11661); pertanto, la mancata notifica, da parte dell'istante, dell'istanza di riassunzione non determina l'estinzione del processo.
Una volta depositata l'istanza di trattazione di cui all'art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, nel termine ivi previsto - la specialità del rito tributario rispetto all'ordinario rito civile detta una sequenza procedimentale precisa, di carattere officioso, nella quale il Presidente, esaminata l'istanza, fissa l'udienza di trattazione e nomina il relatore e, quindi, la segreteria, a norma del successivo comma 3, comunica l’avviso di trattazione.
Il peculiare carattere di ufficiosità della prosecuzione del processo tributario interrotto fa sì che in questo caso non trovi spazio la norma di rinvio di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, stante l'incompatibilità della disciplina propria di tale subprocedimento, nell'ambito del processo tributario, rispetto a quello seguente all'interruzione del processo civile, stante la connotazione di quest'ultimo in ragione della sua più accentuata natura dispositiva (Cass. 27 febbraio 2015, n. 4071).
Nel processo tributario, per la tempestiva prosecuzione del giudizio interrotto, rileva solo la data di deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, gravando gli oneri successivi sulla segreteria della Corte, sicché non può essere dichiarata l'estinzione del processo ove la parte istante non abbia provveduto, entro il termine assegnato, a notificare alla controparte il decreto di fissazione dell'udienza (Cass. 11 ottobre 2018, n. 25363).

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