
Si contesta la decisione basata su una scheda di censimento prodotta dal Comune, corretta da accertamento d'ufficio con disposizione del mezzo probatorio al di fuori del relativo potere officioso. Si ritiene, inoltre, inammissibile la produzione della scheda di censimento, tardivamente depositata in primo grado.
Il giudice d’appello ha ritenuto dimostrata la maggiore superficie alla base della tassazione in forza di una scheda di censimento prodotta dal Comune, e firmata dal contribuente. Tale produzione documentale è stata correttamente ritenuta ammissibile in base al disposto dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, da tempo interpretato nel senso che la documentazione tardivamente prodotta in primo grado di giudizio deve ritenersi legittimamente acquisita in sede di gravame e il giudice d’appello è tenuto a esaminarla.
Nel contenzioso tributario in appello è consentita, ex art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, la produzione di nuovi documenti, che deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto, entro 20 giorni liberi antecedenti l'udienza, salvo che il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado. In questo caso, infatti, l'inosservanza di tale termine è sanata, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e ritualmente nel giudizio di impugnazione (Cass. ord. 17 aprile 2025, n. 10211; ord. 7 marzo 2018, n. 5429; sent. 30 novembre 2016, n. 24398).
Pertanto, la scheda di censimento prodotta tardivamente in primo grado, pure nuovamente depositata in appello, era utilizzabile, in quanto legittimamente acquisita in sede di gravame.

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