
L'A.F. eccepisce l’ammissibilità della documentazione relativa alla notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento, anche se prodotta solo in appello.
Nel giudizio tributario, la disciplina applicabile alla produzione di nuovi documenti in appello, se il giudizio è stato introdotto in primo grado prima del 4 gennaio 2024, rimane quella dettata dall'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 prima della modifica introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. n. 220/2023, per effetto della sentenza della Corte cost. 27 marzo 2025, n. 36, anche se il processo risulta pendente in sede di legittimità.
Mentre prima era consentito produrre nuovi documenti nel giudizio tributario in appello, l'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 come riformulato dal D.Lgs. n. 220/2023, dispone ora che non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa o che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 220/2023, il divieto di produzione di nuovi documenti in appello sarebbe scattato in relazione ai giudizi proposti, anche in appello, dopo il 4.1.2024.
Questa disciplina è stata ritenuta incostituzionale dalla Consulta la quale, con sent. 27.3.2025, n. 36, ha reputato che essa ledesse in modo irragionevole il diritto di difesa della parte che avesse confidato di potere evitare la produzione dei documenti in primo grado riservandosene la produzione in appello, eventualmente rimanendo anche contumace in primo grado. La Corte costituzionale ha pertanto ritenuto la norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che la nuova disciplina si applichi anche con riferimento ai giudizi in cui l'appello sia stato introdotto dopo il 4.1.2024. Pertanto, il nuovo limite alla produzione documentale si applica ai giudizi introdotti, in primo grado, dal 4.1.2024.

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