
Si contesta l’individuazione nel pagamento indebito del dies a quo ai fini della decorrenza degli interessi sui crediti IVA derivanti da versamenti non dovuti.
In mancanza di disciplina UE in materia di domande di rimborso di imposte, spetta all'ordinamento interno di ogni Stato membro stabilire i requisiti di presentazione di tali domande, purché gli stessi rispettino i principi di equivalenza ed effettività, cioè non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi, basati su norme interne e non rendano impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento UE (Corte giust. UE, sent. 27 aprile 2017, causa C-564/15, Farkas; sent. 15 marzo 2007, causa C-35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken, p. 37). Il diritto UE non osta a che la normativa di uno Stato membro preveda in materia di interessi per la restituzione di imposte indebitamente riscosse modalità di calcolo meno favorevoli di quelle vigenti per la ripetizione dell'indebito tra privati, purché le stesse si applichino alle azioni basate sul diritto sia nazionale, che comunitario (Corte giust. UE, sent. 10 settembre 2002, cause riunite C-216/99 e C-222/99; sent. 15 settembre 1998, cause riunite C-279/96, C-280/96 e C-281/96, Ansaldo Energia).
La ripetizione dell’IVA indebitamente corrisposta è regolata dagli artt. 5 e 1 della legge n. 29/1961. Gli interessi, che l'art. 5 cit. qualifica moratori, divengono esigibili quando le somme versate indebitamente sono riconosciute tali a seguito di provvedimento emesso in sede amministrativa o giudiziaria (Cass. sent. 1° settembre 2023, n. 25585). Sono dovuti dalla data della domanda di rimborso e non dai singoli pagamenti (Cass. sent. 29 agosto 1998, n. 8651; sent. 26 ottobre 1999, n. 12025sent. 26 ottobre 1999, n. 12025; Sez. 5, sent. 23 luglio 2004, n. 13860).
La stessa nozione di ritardo imputabile, a seguito di domanda presuppone che l'obbligo sia stato fatto valere con richiesta ricettizia, cioè partecipata al debitore (Cass. sent. 15 marzo 2004, n. 5278; n. 25585 del 2023 cit.). Una volta esclusa la mora ex re (gli interessi moratori decorrono dalla domanda), non è configurabile una mora indipendentemente dalla ricezione dell'intimazione al pagamento (Cass. n. 5278 del 2004 cit.).

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