
L'Agenzia assume che una società esercente attività sia industriale, sia agricola tramite soccida dovrebbe gestire separatamente le attività; i passaggi da attività industriale ad agricola, qualificati come interni tra attività separate e contabilizzate come imponibili andrebbero assoggettate a IVA, emettendo autofatture.
La disciplina dei passaggi interni tra attività assoggettate a separata applicazione dell'imposta (art. 36) presuppone che il trasferimento del bene rilevi, sul piano oggettivo, quale operazione riconducibile al campo di applicazione dell'IVA; solo una volta qualificato il fenomeno come cessione (od operazione assimilata), può porsi il tema delle modalità di assolvimento (fatturazione/autofatturazione) e di valorizzazione.
Nel contratto di soccida, la disponibilità di animali e mezzi di produzione può assumere la forma di apporto o conferimento al rapporto associativo, con ripartizione degli accrescimenti e delle utilità, senza che ciò integri, di per sé, una cessione a titolo oneroso, giacché manca il trasferimento della proprietà del bene con correlativo sinallagma in senso proprio.
La monetizzazione della quota di utili spettante al soccidario non integra operazione imponibile, risolvendosi nella ripartizione dei frutti del rapporto (Cass. 11 aprile 2013, n. 8727; Cass. 16 luglio 2015, n. 14791).
La contestazione dell'Ufficio, pur denominata in termini di passaggi interni, concerne in realtà il conferimento dei mangimi ai soccidari nei limiti stabiliti dal contratto di soccida; tale conferimento non integra una cessione a titolo oneroso, ma un apporto funzionale all'esercizio in comune dell'attività di allevamento; in tal senso, le forniture di mangimi del soccidante al soccidario si qualificano come conferimenti non imponibili. Inoltre, nella soccida semplice, anche il soccidante – che conferisce animali e mangimi e assume il rischio d'impresa insieme al soccidario - può rientrare nel perimetro dell'attività agricola e fruire del regime speciale di cui all'art. 34 (Cass. 14 gennaio 2022, n. 987; Cass. 4 aprile 2023, n. 9267).

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