Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 17 luglio 2026, n. 811

di Fabio Pace | 17 Luglio 2026
Rassegna di giurisprudenza 17 luglio 2026, n. 811

L'Ufficio configura un’irrituale, somministrazione di manodopera, con tutte le conseguenze in termini di indetraibilità dell'IVA, asserendo la natura fittizia dell'interposizione delle cooperative subappaltatrici.
Nella deduzione di componenti negativi di reddito ex art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, e di esclusione dalla base imponibile ex art. 26-bis della legge n. 196/1997 e detrazione dell'IVA, la distinzione tra appalto genuino, ex art. 1655 c.c. e illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio d'impresa e di direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell'appaltatore, tenendo presente che, negli appalti cd. leggeri, a prevalenza di apporto personale di unità specializzate, l'organizzazione può anche essere minima, mentre, negli appalti cd. labour intensive, il requisito si sostanzia soprattutto nell'esercizio del potere direttivo di mezzi e materiali (Sez. 5, 24 luglio 2024, n. 20591). Perché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi, ex art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un’effettiva e autonoma organizzazione del lavoro. Ciò che conta (Cass. Sez. 6-L, 25 giugno 2020, n. 12551) è il reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, con impiego di propri mezzi e assunzione del rischio d'impresa. Si ravvisa, invece, interposizione illecita di manodopera quando il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Ufficio contesta un appalto, qualificandolo come somministrazione illegale di manodopera, con conseguenze fiscali. La distinzione tra appalto genuino e illecito dipende dalla direzione, organizzazione e assunzione del rischio d'impresa.