
L'Agenzia evidenzia che non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore.
Trattandosi di imposta d'atto, ciò che rileva è il contenuto dell'atto, nella specie la sentenza, e i successivi avvenimenti non rilevano sulla tassazione: in materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta a imposta proporzionale e non in misura fissa, applicandosi l'art. 27 del TUR, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente, poiché la controprestazione, ossia il pagamento del prezzo, è già stata seriamente offerta dall'acquirente all'atto dell'introduzione del giudizio (Cass., Sez. 5, 24 luglio 2014, n. 16818; Cass. 24 febbraio 2026, n. 4140; Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27902; Cass., Sez. 5, 29 aprile 2022, n. 13705; Cass. 23 luglio 2025, n. 20852).
Sul piano tributario, al di là del nomen juris, la condizione di pagamento del prezzo alla quale il giudice abbia subordinato l'efficacia reale della sentenza sostitutiva della compravendita immobiliare non è equiparabile a una vera e propria condizione sospensiva, a prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento del contratto preliminare al promissario acquirente o al promittente alienante, così che l'imposta di registro deve essere applicata in misura proporzionale, ex art. 27, comma 3, del TUR, per la semplice ragione che l'attuazione del trasferimento coattivo venditionis causa è fisiologicamente connessa all'adempimento dell'obbligazione gravante sul promissario acquirente, dalla cui mera volontà viene a dipendere il consolidamento dell'effetto traslativo (Cass. 24 luglio 2025 n. 21055).

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