
Oggetto di controversia è l'avviso di recupero di imposta di registro su cessione d’azienda considerata non sottoposta a condizione sospensiva. E’ eccepito difetto di legittimazione passiva, perché l'atto è stato emesso nei confronti del notaio rogante, non obbligato a versare l'imposta di registro complementare/suppletiva.
La qualificazione di imposta complementare rende il notaio esente da responsabilità. Infatti, l'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, in ragione della peculiarità del ruolo di garanzia del notaio rogante, ne limita la responsabilità al pagamento della sola imposta principale, non risultando il pubblico ufficiale gravato da responsabilità alcuna per l'imposta complementare e suppletiva, con ciò intendendosi evitare che il notaio possa essere direttamente inciso (seppure con potestà di rivalsa) per importi - indeterminati nell'an e nel quantum - che non trovino copertura nella precostituzione della necessaria provvista presso le parti (Cass. ord. 7 marzo 2025, n. 6158; Cass. sent. 3 settembre 2025, n. 24475).
Ogniqualvolta la pretesa impositiva non trovi riscontro cartolare e ictu oculi, ma richieda l'accesso a elementi extratestuali o anche l'esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioni giuridico-interpretative, l'A.F. non potrà notificare al notaio, nei 60 giorni, l'avviso di liquidazione integrativo, dovendo invece emettere, secondo le regole generali, avviso di accertamento - per un'imposta che, a quel punto, avrà necessariamente natura complementare - nei confronti delle parti contraenti.
Nella specie, l'imposta non derivava da elementi desumibili dall'atto, quanto piuttosto dalla combinazione di due scritture e, soprattutto, dalla valutazione squisitamente giuridica della condizione apposta nella scrittura integrativa come meramente potestativa e, dunque, da considerarsi come non apposta. Consegue che l'avviso di liquidazione opposto dal notaio risulta illegittimo, per il solo fatto che miri a fare valere un'ipotesi di responsabilità solidale del notaio al di fuori dei casi consentiti (Cass. sent. 7 giugno 2019, n. 15450).

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