
L’Ufficio eccepisce la mancata considerazione dei cali di peso fisiologici dei prodotti trattati, evidenziando che il giudice avrebbe dovuto quantificare l'incidenza degli sfridi sul calcolo induttivo dei ricavi.
In caso di mancata condivisione della percentuale di ricarico sul costo del venduto applicata dall'Ufficio, la Corte deve individuare quella corretta e rideterminare il maggior reddito d'impresa. Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma a una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'ufficio. Pertanto, il giudice tributario che ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, con una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. ord. 21 novembre 2013, n. 26157). L'esercizio del potere del giudice d’appello di rideterminare l'imposta e gli accessori trova titolo nello stesso oggetto del giudizio tributario, di tipo bensì impugnatorio, ma esteso al rapporto sostanziale (annullamento-merito) (Cass. sent. 24 luglio 2012, n. 17952).
Il giudizio dinanzi la CTR, al di là delle ipotesi tassative ed eccezionali previste dal comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 546/1992, assume le caratteristiche generali del mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo e obbliga, quindi, il giudice tributario a decidere nel merito le questioni proposte (Cass. sent. 28 maggio 2010, n. 13132; Cass. sent. 9 giugno 2010, n. 13868; sent. 23 luglio 2007, n. 16252; sent. 12 luglio 2006, n. 15825).
Il giudice tributario non incontra limiti, ex art. 112 c.p.c., nella circostanza che le parti controvertano sulla legittimità/annullamento del provvedimento impositivo, in quanto, se le questioni in giudizio vertono sulla fondatezza della pretesa fiscale in relazione al corretto criterio di calcolo da adottare per la determinazione della percentuale di ricarico sulla merce venduta, nella richiesta di esame della legittimità del provvedimento impugnato è implicita anche quella di esatta commisurazione dell'importo dovuto dal contribuente, nel caso in cui la pretesa dovesse risultare solo parzialmente fondata (Cass. n. 17952 del 2012 cit.).

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