Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 17 luglio 2026, n. 811

di Fabio Pace | 17 Luglio 2026
Rassegna di giurisprudenza 17 luglio 2026, n. 811

Secondo l'Agenzia, l'assegnazione di beni ai soci realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa, restando applicabili le disposizioni sull'autoconsumo, dove prevedono la non applicazione dell'IVA per i beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione d'imposta.
L’art. 26 della Dir. n. 2006/112/CE va interpretato nel senso che un bene dell'impresa destinato all'uso privato dell'imprenditore o a finalità estranee all'impresa non deve essere assoggettato a IVA, se non ne ha consentito la detrazione in ragione del suo acquisto presso un soggetto non passivo. Sono ipotesi in cui la detrazione IVA non è stata possibile in quanto: il bene è stato acquistato da soggetto privato; l'acquisto è avvenuto prima dell'introduzione dell'IVA; i beni sono stati acquistati o importati senza diritto di detrazione, IVA, neanche parziale, ex artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972 (Cass., Sez. T, ord. 8 febbraio 2026, n. 2786).
L'assegnazione agevolata al socio di un immobile per il quale non è stata operata la detrazione IVA all'acquisto non va assoggettata a IVA, ex art. 2, secondo comma, n. 5), del D.P.R. n. 633/1972, anche se su tale immobile sono stati eseguiti lavori di trasformazione e ampliamento per le cui spese sia stata operata la detrazione IVA, se il contribuente provvede, in relazione all'imposta afferente a tali spese, alla rettifica della detrazione ex art. 19-bis2, se le stesse sono incrementative del valore del bene prelevato dall'azienda per finalità estranee all'impresa e non hanno esaurito la loro utilità all'assegnazione (Cass. n. 2786 del 2026 cit.).
Nella specie, si tratta di un atto di assegnazione di beni da parte di società ai soci ex art. 1, commi 115-120, della legge n. 208/2015, per la quale non vi è stata detrazione IVA, essendo stato acquistato il bene da soggetto privato. L'operazione è, pertanto, fuori campo IVA ed è errato ritenere dovuta l'imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale, dato che all'assegnazione ai soci di un bene della società, acquisito da soggetto privato e rispetto al quale non vi è stata detrazione IVA, non si applica il n. 6) del secondo comma dell'art. 2, del D.P.R. n. 633/1972, ma il n. 5), trattandosi di operazione fuori campo IVA.

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