
Si sostiene la mancanza dei presupposti per attivare la procedura di accertamento, in quanto non sarebbe stata provata la materiale percezione delle somme asseritamente riconducibili a proventi imponibili e la contestazione del reato di peculato non implicherebbe, di per sé, la realizzazione di un ingiusto profitto.
L'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 richiede l'emersione di elementi idonei a fondare l'esistenza di un reddito non dichiarato, senza che sia necessario fornire una prova diretta e piena della materiale percezione delle somme, essendo sufficiente un compendio indiziario grave, preciso e concordante.
L'utilizzabilità, in sede tributaria, di elementi tratti da procedimenti penali è pacificamente ammessa, così come lo è la possibilità di desumere l'esistenza di un provento illecito, anche in assenza di prova certa dell'incameramento, purché risulti, in base a una valutazione complessiva degli elementi acquisiti, la verosimile disponibilità del reddito in capo al contribuente (Cass., Sez. 5, sent. 14 maggio 2008, n. 12041).

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