Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 17 luglio 2026, n. 811

di Fabio Pace | 17 Luglio 2026
Rassegna di giurisprudenza 17 luglio 2026, n. 811

Si sostiene la mancanza dei presupposti per attivare la procedura di accertamento, in quanto non sarebbe stata provata la materiale percezione delle somme asseritamente riconducibili a proventi imponibili e la contestazione del reato di peculato non implicherebbe, di per sé, la realizzazione di un ingiusto profitto.
L'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 richiede l'emersione di elementi idonei a fondare l'esistenza di un reddito non dichiarato, senza che sia necessario fornire una prova diretta e piena della materiale percezione delle somme, essendo sufficiente un compendio indiziario grave, preciso e concordante.
L'utilizzabilità, in sede tributaria, di elementi tratti da procedimenti penali è pacificamente ammessa, così come lo è la possibilità di desumere l'esistenza di un provento illecito, anche in assenza di prova certa dell'incameramento, purché risulti, in base a una valutazione complessiva degli elementi acquisiti, la verosimile disponibilità del reddito in capo al contribuente (Cass., Sez. 5, sent. 14 maggio 2008, n. 12041).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Manca la prova della percezione di somme imponibili; l'art. 41-bis D.P.R. 600/1973 richiede indizi gravi per accertare redditi non dichiarati, anche da procedimenti penali, senza necessità di prova diretta.