
Un Comune si duole dell'annullamento dell'avviso di rettifica IMU, dove si è ritenuto che l'esclusione di operatività dell'esenzione per gli immobili oggetto di comodato ai prossimi congiunti si riferisca al solo possesso corrispondente alla piena proprietà e non agli altri diritti reali.
L'art. 1, comma 10, della legge n. 208/2015, ha inserito, nel comma 3 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 la lett. Oa), che prevede un caso di riduzione della base imponibile IMU, ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal contribuente ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzino come abitazione principale. La norma prevede come ulteriori condizioni per beneficiare dell'agevolazione: la registrazione del contratto; il possesso da parte comodante di un solo ulteriore immobile in Italia, diverso da quello della propria abitazione principale e da quello dato in comodato; la residenza anagrafica e la dimora abituale del comodante nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; la classificazione dell'immobile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. E’ da escludere che il possesso di un altro immobile non destinato a uso abitativo impedisca il riconoscimento dell'agevolazione.
L'interpretazione restrittiva, che limita ai soli casi di unità immobiliare adibita ad abitazione l'espressione "un solo immobile in Italia" è strettamente collegata alla ratio della normativa, volta ad agevolare il soddisfacimento delle esigenze abitative nei nuclei familiari tramite l'alleggerimento del carico fiscale, tuttavia con delle restrizioni, legate ai casi di possesso di immobili di lusso o di una pluralità di unità immobiliari. L'interpretazione sia letterale, che sistematica sono coerenti con la disciplina agevolativa dell'IMU, applicabile sia ai proprietari degli immobili, che ai titolari di diritti reali, mentre quella restrittiva (Cass. sent. 13 settembre 2017, n. 21231), che limita il concetto di possesso a quello corrispondente al diritto di proprietà, non è giustificata dalle finalità dell'esenzione.

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