
Un contribuente contesta la validità della notifica della prodromica cartella, non essendovi prova che la raccomandata informativa sia stata ricevuta. Lamenta non esservi prova che la raccomandata informativa sia stata consegnata e quando, perché la relata di notificazione risulta non compilata.
Nella notifica di cartella di pagamento, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, dopo la sentenza della Corte cost. 22 novembre 2012, n. 258, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto degli artt. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 602/1973 e 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, sicché è necessario, per il perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione (Cass., Sez. VI-V, 19 aprile 2018, n. 9782).
Ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte cost. sent. 22 novembre 2012, n. 258, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dall'indicata disposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte costituzionale (Cass., Sez. V, 8 agosto 2025, n. 22912).

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