Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 10 luglio 2026, n. 810

di Fabio Pace | 10 Luglio 2026
Rassegna di giurisprudenza 10 luglio 2026, n. 810

L'A.F. deduce che il concordato preventivo non osta a una cartella con sanzioni e interessi i cui presupposti impositivi e violazioni precedono l'apertura della procedura.
La cartella di pagamento notificata, ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 in pendenza di procedura di concordato preventivo, ex artt. 160 ss. L.Fall., che si fonda su fatti verificatisi prima dell'apertura della procedura, può comprendere sia gli interessi moratori - che non sono illegittimi, ma solo inopponibili alla procedura concorsuale e possono, pertanto, trovare applicazione fuori dal concorso - che le sanzioni in misura piena, non rilevando, con riguardo a tale aspetto, la maggiore difficoltà per il debitore, che non può eseguire pagamenti, se non con le necessarie autorizzazioni, di ottenerne la riduzione con il pagamento eseguito con le modalità di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 461/1997.
In caso di procedura concordataria, gli interessi continuano a decorrere al di fuori del concorso e potranno essere domandati, qualora essa non dovesse giungere a buon fine. Per questo, la cartella di pagamento notificata in pendenza della procedura di concordato preventivo può comprendere sia gli interessi moratori che, ex art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, inizino a decorrere in corso di procedura, sia gli aggi di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, entrambi non illegittimi, ma solo inopponibili alla procedura concorsuale e, pertanto, applicabili fuori dal concorso (Cass. ord. 29 dicembre 2025, n. 34450).
E’ legittima la sanzione applicata in ragione dell’emersione dell'obbligazione tributaria, poiché il suo presupposto è nel debito fiscale insorto prima dell'apertura della procedura concorsuale, benché l'atto di irrogazione della sanzione sia a questa successivo (Cass. ord. 28 maggio 2024, n. 14894). Dove il termine di pagamento del tributo sia decorso alla data di apertura della procedura concorsuale, gli organi della stessa non possono eccepire la propria impossibilità di effettuare il pagamento per rispettare le regole del concorso, sicché le sanzioni sono dovute e vanno ammesse al passivo (Cass. sent. 25 settembre 2023, n. 27283).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'A.F. può notificare cartelle con sanzioni e interessi per violazioni precedenti al concordato preventivo, anche durante la procedura, purché i presupposti siano anteriori alla sua apertura.