
Si discute se le riproduzioni fotografiche tratte da internet abbiano piena valenza probatoria, anche ove non contestate specificamente.
Le fotografie tratte da internet (anche da siti o applicazioni quali google earth e google street view) non sono prive di efficacia probatoria e devono essere valutate, insieme agli altri elementi acquisiti, giacché la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità a cose e luoghi rappresentati, per cui chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità (Cass. n. 8682 del 2009; Cass. n. 9977 del 2018).
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. n. 17526 del 2016; Cass. ord. 10 gennaio 2020, n. 308).
Nella specie, il giudice non si sarebbe dovuto limitare a escludere la valenza probatoria delle immagini de quibus solamente perché tratte da internet, ma avrebbe dovuto valutarne l'efficacia, tenendo conto della natura, della tipologia e dell'oggetto delle contestazioni sollevate, per stabilire quale portata potessero avere, di natura pienamente probatoria, in tutto o in parte, di natura indiziaria o nessuna, da valutare in uno a tutti gli altri elementi emersi nel corso del giudizio.

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