Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 10 luglio 2026, n. 810

di Fabio Pace | 10 Luglio 2026
Rassegna di giurisprudenza 10 luglio 2026, n. 810

Si discute se le riproduzioni fotografiche tratte da internet abbiano piena valenza probatoria, anche ove non contestate specificamente.
Le fotografie tratte da internet (anche da siti o applicazioni quali google earth e google street view) non sono prive di efficacia probatoria e devono essere valutate, insieme agli altri elementi acquisiti, giacché la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità a cose e luoghi rappresentati, per cui chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità (Cass. n. 8682 del 2009; Cass. n. 9977 del 2018).
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. n. 17526 del 2016; Cass. ord. 10 gennaio 2020, n. 308).
Nella specie, il giudice non si sarebbe dovuto limitare a escludere la valenza probatoria delle immagini de quibus solamente perché tratte da internet, ma avrebbe dovuto valutarne l'efficacia, tenendo conto della natura, della tipologia e dell'oggetto delle contestazioni sollevate, per stabilire quale portata potessero avere, di natura pienamente probatoria, in tutto o in parte, di natura indiziaria o nessuna, da valutare in uno a tutti gli altri elementi emersi nel corso del giudizio.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Le fotografie da internet hanno valenza probatoria, ma per contestarle occorre un disconoscimento chiaro e circostanziato. Il giudice deve valutarle insieme ad altri elementi. (30 parole)