
Si ritiene che l'appello dovesse essere dichiarato inammissibile, in quanto l'appellante non aveva prodotto in giudizio alcuna ricevuta telematica (o non), attestante la notificazione del gravame.
Nel processo tributario, l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, deve essere interpretato in conformità all'art. 6 della CEDU, secondo l'interpretazione di tale ultima disposizione fornita dalla giurisprudenza della Corte EDU (sent. 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia), volta a evitare formalismi eccessivi, non funzionali allo scopo per il quale la disposizione è stata dettata, che è consentire al giudice di riscontrare, in limine litis, l'eventuale tardività dell'impugnazione. Pertanto, ove l'appellante depositi, nel termine previsto dalla citata disposizione, le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notifica del ricorso eseguita a mezzo posta elettronica in formato analogico (.pdf) e non digitale, l'appello non va dichiarato inammissibile ove, anche in assenza di una specifica dichiarazione di conformità all'originale della copia analogica prodotta, la data di notificazione emergente dai documenti depositati non sia specificamente contestata.
La compatibilità dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992 con l'art. 6 CEDU si gioca sulla verifica del rapporto di proporzionalità tra mezzo e fine, dovendosi porre attenzione al fatto se la restrizione all'accesso al Tribunale (da ricondurre, nella specie, al fatto che le ricevute della notifica a mezzo PEC dell'atto d’appello siano state prodotte in file pdf in luogo delle ricevute telematiche) pecchi, o meno, di eccessivo formalismo. Declinando nell'interpretazione dell'art. 22 quanto affermato dalla Corte EDU (sent. 23 maggio 2024, cit.) in ordine all'interpretazione dell'art. 6 CEDU, occorre richiamare lo scopo della norma interna, che è quello di mettere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado in condizioni di verificare, in limine litis, che l'appello sia stato proposto nei termini di legge e che, conseguentemente, la sentenza impugnata non sia passata in giudicato. Nella specie, le copie delle ricevute della notifica a mezzo PEC del ricorso in appello consentivano tale verifica al giudice di seconde cure, riportando la data di perfezionamento della notificazione.

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