Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 10 luglio 2026, n. 810

di Fabio Pace | 10 Luglio 2026
Rassegna di giurisprudenza 10 luglio 2026, n. 810

Si contesta l’applicazione agli atti di apporto di immobili abitativi a un fondo di investimento immobiliare dell'imposta di registro proporzionale del 9%, prevista per gli atti traslativi di immobili a titolo oneroso.
In tema di imposta di registro, l'atto di dotazione di immobile in favore di un fondo comune di investimento - in quanto apporto meramente strumentale in regime di segregazione patrimoniale finalizzata a uno scopo vincolato ed eterodeterminato - non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e, pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari, previsti dall'art. 1 della parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 e tassati in misura proporzionale (Cass. sent. 5 febbraio 2024, n. 3218).
L'apporto diretto - ossia il conferimento di immobili e diritti reali immobiliari da parte dei soggetti interessati a divenire partecipanti delle società di investimento immobiliare contribuisce a costituire un patrimonio separato e vincolato. Infatti, la società non può disporre a proprio piacimento degli immobili, essendo il patrimonio in cui questi confluiscono, non solo separato, ma anche - e correlativamente - destinato o vincolato, poiché essa è tenuta ad agire nell'esclusivo perseguimento dell'interesse dei partecipanti al fondo, assumendo, verso costoro, gli obblighi e le responsabilità sostanziali non del proprietario ma del mandatario esercente un servizio finanziario autorizzato. Ciò determina l'accostamento della fattispecie all'ambito societario e non a quello traslativo (Cass. n. 3218 del 2024 cit.; Cass. sent. 21 luglio 2015, n. 15319).
Pertanto, al caso in esame è inapplicabile il precetto recato dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011, perché la disciplina prevista, per gli atti di dotazione dei fondi comuni di investimento immobiliare, dall'art. 7 della Tabella allegata al TUR, richiamata dall'art. 9 del D.L. n. 351/2001, non ha carattere di agevolazione, ma di disciplina ordinaria; gli apporti al fondo su sottoscrizione di quote non possono essere assimilati agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari previsti dall'art. 1 della Tariffa - p. I - allegata al TUR.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'apporto di immobili a un fondo immobiliare non è soggetto all'imposta di registro del 9% poiché non costituisce un trasferimento di ricchezza, ma un atto strumentale in regime di segregazione patrimoniale.