
Oggetto di controversia è un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia rettificava, ai fini del registro, la base imponibile di una cessione d’azienda relativa a un complesso alberghiero, rideterminandola, a fronte di un importo considerato nell'autoliquidazione dell'imposta corrispondente al prezzo di vendita dichiarato in atto.
In tema di imposta di registro, per determinare il valore dell'atto di acquisto di un complesso aziendale, la regola applicabile è unica ed è quella stabilita dall'art. 51, comma 2, del TUR, secondo cui per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore quello venale complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento, al netto delle passività inerenti all'azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, con la precisazione che tale criterio opera sia nel caso in cui il valore sia stato dichiarato dalle parti ai sensi del comma 1 dell'art. 51 del TUR, che nell'ipotesi in cui l'Ufficio, a mente del comma 2, rettifichi la base imponibile dichiarata.
La disciplina dell'imposta di registro in tema di cessione d’azienda disarticola la rilevanza degli accolli fondati sulla disposizione di cui all'art. 43, comma 2, del TUR, in ragione dell’inerenza, o meno, del debito che (così) viene in considerazione ai fini della tassazione di registro della cessione d’azienda (art. 51, comma 4), poiché, mentre le passività aziendali di cui all'art. 2560 c.c. (oggetto, in realtà, di accollo ex lege), inerenti all'esercizio di attività d’impresa, vanno senz'altro scomputate dal calcolo della base imponibile, gli accolli di debiti diversi vanno, invece, inseriti nel medesimo calcolo (solo) quando ne emerga l'estraneità all'azienda, in questo caso non potendosi che configurare un'ipotesi sostanzialmente riconducibile all'accollo da parte del cessionario del debito del cedente, quale modalità di determinazione e corresponsione del prezzo di acquisto (Cass. ord. 27 luglio 2025, n. 21566; Cass. sent. 29 luglio 2024, n. 21179; Cass. sent. 30 gennaio 2024, n. 2802; Cass. ord. 11 gennaio 2022, n. 539).

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