Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 10 luglio 2026, n. 810

di Fabio Pace | 10 Luglio 2026
Rassegna di giurisprudenza 10 luglio 2026, n. 810

Si contesta l’applicabilità della disciplina civilistica sulla vendita con patto di riservato dominio per individuare il momento traslativo della proprietà rilevante agli effetti della tassazione delle plusvalenze.
Nella cessione del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su bene immobile non può essere rinvenuto un elemento immodificabile delle fattispecie tributarie, sempre identico a sé stesso, dovendo di volta in volta verificarsi come la legge, nel singolo caso, valuta l'operazione rilevante ai fini fiscali; in tale contesto, secondo ragioni di opportunità determinate da intenti antielusivi o di politica economica, può venire in rilievo il momento della formazione del consenso (stipula del contratto) o quello dell'adempimento delle obbligazioni (consegna del bene); alcune norme tributarie che in modo specifico si occupano della vendita con riserva di proprietà ricollegano il presupposto impositivo al momento della stipula dell'atto: trattasi, in particolare, dell'art. 2, secondo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, dell'art. 2, terzo comma, del D.P.R. n. 643/1972, dell'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 109, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986, rispettivamente in materia di IVA, di INVIM, di imposta di registro e di reddito d'impresa ai fini dell'IRES; a contrario, in mancanza di espressa deroga, la regola generale desumibile dalle stesse norme richiamate è quella che, in caso di vendita con patto di riservato dominio, individua il presupposto impositivo nel trasferimento di ricchezza considerato rispetto alla produzione dell'effetto traslativo del diritto; tale regola va, quindi, applicata anche alle cessioni a titolo oneroso di cui all' art. 67 del TUIR, per le quali non è stata dettata dal legislatore una previsione derogatoria (Cass. sent. 20 novembre 2015, n. 23751).
Nella specie, la Corte ha correttamente individuato nella data di pagamento dell'ultima rata di prezzo, in linea con la disposizione recata dall'art. 1523 c.c., il momento traslativo della proprietà del terreno in capo al contribuente, da assumere come dies a quo di riferimento ai fini della configurabilità di una cessione onerosa infraquinquennale, tassabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Si discute l'applicazione della disciplina civilistica per determinare il momento traslativo della proprietà in casi di vendita con riserva. La Corte ha stabilito che, in assenza di deroghe, il presupposto impositivo è legato al trasferimento effettivo del bene, identificato nel pagamento dell'ultima rata.