Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 10 luglio 2026, n. 810

di Fabio Pace | 10 Luglio 2026
Rassegna di giurisprudenza 10 luglio 2026, n. 810

Il caso riguarda l'ordine dei criteri per determinare il valore dei beni in dogana (qui calcolato in base alle risultanze della banca dati M.E.R.C.E.). Si discute se sia legittima la rettifica in base al valore statistico di merci simili e se l'Ufficio possa rideterminare il prezzo dei prodotti senza contraddittorio con l'operatore.
Per determinare in dogana il valore delle merci importate, i dati risultanti dai sistemi statistici in uso alle autorità di controllo (nella specie, Cognos/M.E.R.C.E.) possono essere utilizzati solo quali criteri residuali ex art. 31 del Reg. CEE n. 2913/1992 (oggi art. 74, par. 3, del Reg. UE n. 952/2013) e non anche per determinare il valore ex art. 30 del Reg. CEE n. 2913/1992 (oggi art. 74, parr. 1 e 2, del Reg. UE n. 952/2013).
L'A.F. ha l'onere di dimostrare di avere applicato, nella rideterminazione del valore in dogana, i metodi immediatamente sussidiari di cui agli artt. 30 e 31 dello stesso codice doganale, secondo la rigida sequenza ivi prevista in successione, ovvero di indicare le ragioni per le quali il rispetto di tale ordine non sia stato possibile (Cass. ord. 25 gennaio 2019, n. 2214; Cass. ord. 27 settembre 2018, n. 23245).
La banca dati M.E.R.C.E./Cognos, di cui fa uso l'Agenzia delle Dogane, costituisce un sistema informatico che raccoglie informazioni sulle merci importate nell'UE, indicando prodotto per prodotto una scala di valori entro la quale è ammesso che possa oscillare il valore dichiarato delle merci. Tale sistema è alimentato con dati di provenienza nazionale e internazionale, scaturenti dalle dichiarazioni doganali e dagli elenchi riepilogativi degli acquisti e cessioni intracomunitarie. Esso consente quindi di individuare, con la maggiore precisione possibile, per ciascuna voce doganale, la materia prima utilizzata, il nome della ditta importatrice, i marchi più o meno noti della merce importata e quindi il valore e la qualità dei prodotti similari a quello oggetto di controllo (Cass. sent. 15 dicembre 2021, n. 40141 e n. 40145).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La dogana può usare dati statistici (M.E.R.C.E./Cognos) solo come criterio residuale per determinare il valore delle merci, seguendo una rigida sequenza di metodi. L'A.F. deve dimostrare l'applicazione corretta di tali metodi (Cass. 2018, 2019, 2021).