
L'Agenzia contesta la validità ed efficacia dell'opzione per l’esclusione di beni strumentali dall'esercizio d’impresa, poiché il contribuente non aveva versato integralmente l'imposta sostitutiva correttamente indicata nel quadro RQ della dichiarazione integrativa.
Nella specie, ex art. 1 del D.P.R. n. 442/1997, il comportamento concludente del contribuente dimostrava la volontà di avvalersi della norma agevolativa; il contribuente aveva correttamente dedotto di avere commesso un errore nel calcolo dell'imposta sostitutiva di lieve entità e determinato da errore scusabile, essendo stata utilizzata per IRPEF/IRAP e per l'IVA la stessa base imponibile, nonostante, in relazione a quest'ultima imposta, la base imponibile dovesse essere pari al valore dell'immobile al lordo degli ammortamenti (errore corretto con la dichiarazione integrativa); le circolari e le risoluzioni dell'Agenzia si erano espresse in modo contraddittorio (secondo la circolare 15 aprile 2008, n. 39/E, l'opzione si perfeziona con il pagamento nel termine previsto della prima rata dell'imposta sostitutiva; secondo la risoluzione 30 marzo 2009, n. 82/E, l'esercizio dell'opzione si perfeziona con l'indicazione in dichiarazione dei redditi del valore dei beni estromessi, con possibilità di sanare l'eventuale mancanza di compilazione del quadro RQ nei termini di cui all'art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998; secondo la risoluzione 18 agosto 2009, n. 228/E, la mancata compilazione del quadro RQ è riconducibile a un errore od omissione sanabile con dichiarazione integrativa).
In conclusione, il giudice affermava che la mancata compilazione del quadro RQ doveva essere ricondotta a un'ipotesi di errore od omissione sanabile con la presentazione di una dichiarazione integrativa e non a un'ipotesi di ripensamento sull'indicazione di precise scelte già compiute, con conseguente operatività del termine di cui all'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, in luogo di quello di cui al comma 7, previsto per la presentazione delle dichiarazioni integrative dei redditi volte a correggere errori od omissioni ai quali era riconducibile la dichiarazione presentata per la rettifica del valore dei beni estromessi.

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