
Si deduce che l'A.F. avrebbe illegittimamente fondato la ripresa a tassazione sulla sola notizia di reato emersa in sede penale, senza procedere a un’autonoma e critica valutazione degli elementi acquisiti e senza fornire prova della concreta riferibilità soggettiva delle condotte asseritamente illecite.
L'art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993, come autenticamente interpretata dall'art. 36, comma 34-bis, del D.L. n. 223/2006, consente l'assoggettamento a imposizione dei proventi derivanti da attività illecite, indipendentemente dalla loro qualificazione in sede penale e anche in assenza di una sentenza definitiva di condanna, purché non siano già stati sottoposti a sequestro o confisca e risultino acquisiti nella disponibilità del contribuente (Cass., Sez. 5, sent. 30 marzo 2026, n. 7670).
Ai fini tributari, rileva il possesso del reddito, inteso quale effettiva disponibilità giuridica ed economica dello stesso, secondo il presupposto impositivo delineato dall'art. 1 del TUIR, e tale disponibilità può essere accertata anche in via presuntiva, in base a elementi indiziari valutati secondo il criterio del "più probabile che non" (Cass., Sez. 5, ord. 8 gennaio 2025, n. 307).
Pertanto, l'assenza di una puntuale attribuzione soggettiva delle condotte in sede penale non preclude l'accertamento tributario, spettando al giudice tributario un’autonoma valutazione degli elementi di fatto, svincolata dalle qualificazioni e dagli esiti del procedimento penale.

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