
L’A.F. contesta l’affermazione secondo cui l’attività negoziale rilevava fiscalmente con l'emissione della fattura e l'operazione non prevedeva oneri finanziari ulteriori rispetto alla permuta tra terreni e immobili.
Ai fini IVA e delle imposte dirette, in tema di permuta di un bene presente con un bene futuro, ove al contratto preliminare di trasferimento di unità immobiliari che una società commerciale si è obbligata a edificare non è seguita la stipula del definitivo per inadempimento della promittente, a fronte dell'accertato adempimento della prestazione del promissario, il momento impositivo dell'operazione coincide con la pubblicazione della sentenza ex art. 2932 c.c. che accoglie la domanda di esecuzione in forma specifica, ancorché non definitiva.
Nel caso di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo della vendita, non è possibile riconoscere effetti esecutivi a tale condanna, altrimenti si verrebbe a spezzare il nesso tra il trasferimento della proprietà derivante in virtù della pronuncia costitutiva e il pagamento del prezzo della vendita. L'effetto traslativo della proprietà del bene si produce solo con l'irretrattabilità della sentenza per cui è da escludere che prima del passaggio in giudicato della sentenza sia configurabile un'efficacia anticipata dell'obbligo di pagare il prezzo. Ritenere diversamente consentirebbe alla parte promittente venditrice - ancora titolare del diritto di proprietà del bene oggetto del preliminare - di incassare il prezzo prima ancora del verificarsi dell'effetto, verificabile solo con il giudicato, del trasferimento di proprietà. Sono quindi anticipabili i soli effetti esecutivi dei capi che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento temporale successivo, ossia all'atto del passaggio in giudicato del capo di sentenza propriamente costitutivo. Così la condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza che accoglie la domanda. La provvisoria esecutività non può invece riguardare i capi condannatori che si collocano in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale (Cass., Sez. Un., sent. 22 febbraio 2010, n. 4059Cass., Sez. Un., sent. 22 febbraio 2010, n. 4059; Cass. n. 8693 del 2016; Cass. sent. 8 ottobre 2021, n. 27416).

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