Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 19 giugno 2026, n. 807

di Fabio Pace | 19 Giugno 2026
Rassegna di giurisprudenza 19 giugno 2026, n. 807

L’Agenzia ritiene che la dimostrazione dell’inesistenza strutturale del soggetto interposto è, di per sé, idonea a fondare la presunzione di consapevolezza o almeno di conoscibilità della frode da parte dell’acquirente, che ha l’onere di dimostrare l’adozione di tutte le misure esigibili per evitare il coinvolgimento nella frode.
In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’A.F. assolve il proprio onere probatorio offrendo elementi oggettivi e specifici, anche presuntivi, idonei a dimostrare l’alterità soggettiva del fornitore e la conoscibilità della frode da parte del cessionario. Tali elementi devono essere valutati singolarmente e nel loro insieme, secondo il canone della convergenza del molteplice. Assolta dall’Ufficio la prova presuntiva, il contribuente è onerato di dimostrare la diligenza massima esigibile. L’immatricolazione del veicolo o la mera regolarità formale delle pratiche non valgono, di per sé, a escludere la conoscibilità della frode, quando risultino dedotti la mancata comunicazione ex D.M. 30 ottobre 2007 e l’assenza dei versamenti “F24 IVA immatricolazione auto UE”, identificati per telaio, nonché indicatori di inconsistenza strutturale del fornitore.
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti (anche nell’ambito di frodi carosello), incombe all’A.F. dimostrare, anche in via presuntiva e mediante elementi oggettivi e specifici, l’alterità soggettiva del fornitore e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l’ordinaria diligenza ragguagliata alla sua qualifica professionale, che l’operazione si inseriva in un’evasione IVA; assolta tale prova, grava sul contribuente dimostrare di avere adottato la diligenza massima esigibile (Cass. sent. 20 aprile 2018, n. 9851; ord. 28 febbraio 2019, n. 5873ord. 28 febbraio 2019, n. 5873; ord. 20 luglio 2020, n. 15369; ord. 31 gennaio 2022, n. 2922).
La Corte ha omesso la necessaria valutazione complessiva e sinergica degli indizi addotti (convergenza del molteplice), apprezzandoli atomisticamente e reputando dirimente il solo esito formale delle pratiche presso gli Uffici, incorrendo in falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727-2729 c.c., circa il paradigma presuntivo (Cass. n. 9851 del 2018 cit.; n. 5873 del 2019 cit.; n. 15369 del 2020 cit.; n. 2922 del 2022 cit.).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia deve dimostrare la frode, il contribuente deve provare diligenza. La Corte ha valutato gli indizi singolarmente, ignorando la valutazione complessiva.