Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 12 giugno 2026, n. 806

di Fabio Pace | 12 Giugno 2026
Rassegna di giurisprudenza 12 giugno 2026, n. 806

L’Agenzia assume che il fondamento giuridico dell’atto di recupero del contributo a fondo perduto ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 non va individuato nella misura di prevenzione patrimoniale, ma la motivazione del provvedimento fa espresso riferimento alle verifiche antimafia.
In tema di contributi a fondo perduto ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/2020, all’art. 1 del D.L. n. 41/2021 e all’art. 1 del D.L. n. 73/2021, l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura, divenuta definitiva per omessa impugnazione o per esito negativo dell’impugnazione stessa, legittima il recupero del contributo a fondo perduto.
Anche l’interdittiva antimafia, se definitiva, osta alla percezione del contributo in esame, concesso sotto condizione risolutiva per ragioni di urgenza, come si ricava dai commi 9 e 12 dell’art. 25 cit., che fanno riferimento al mancato superamento delle verifiche antimafia quale ipotesi di recupero del contributo.
La disciplina speciale che regola le modalità di erogazione - e i presupposti dell’eventuale recupero - del contributo a fondo perduto in questione, va letta in combinato disposto con gli artt. 67, comma 1, lett. g), e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011, che presuppongono un’istruttoria, il cui oggetto è la verifica dell’assenza di cause preclusive ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, e l’insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del medesimo Codice antimafia.
Il beneficio economico in esame rientra tra i contributi, finanziamenti o mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, indicati dall’art. 67, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 159/2011 (Cass. ord. 20 maggio 2026, n. 15197).
La Corte avrebbe dovuto verificare se l’interdittiva antimafia, confermata dalla Prefettura, fosse divenuta definitiva, in quanto non impugnata davanti al giudice amministrativo o impugnata con esito negativo, traendone le dovute conseguenze in merito alla legittimità degli atti di recupero.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia giustifica il recupero del contributo a fondo perduto Covid-19 per soggetti con interdittiva antimafia definitiva, basandosi su verifiche antimafia e normative specifiche.