
Una società ritiene che le contestazioni dell’Ufficio non erano l’esito di un mero controllo cartolare, ma un sostanziale disconoscimento del diritto a detrarre l’IVA, con illegittimità della procedura adottata, cioè diretta notifica della cartella, non preceduta da un avviso di accertamento.
La questione riguarda l’utilizzo di un credito IVA da parte di soggetto esercente un’attività normalmente soggetta a IVA, ma che nell’anno dell’accertamento ha effettuato solo operazioni esenti, così da determinare, secondo l’Erario, la non spettanza della detrazione di costi pur riferibili a operazioni afferenti all’attività.
In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del credito d’imposta operato a seguito di controllo automatizzato, se esso ha carattere cartolare e non implica valutazioni, in quanto effettuato in base a un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi (Cass. 16 novembre 2018, n. 29582; 26 maggio 2025, n. 13898). Tuttavia, la contestazione cartolare è legittima nella misura in cui il credito d’imposta non spettante emerga da riscontri agevoli, ossia dalla mera lettura e raffronto dei dati formali della dichiarazione dei redditi.
Questo vale per qualunque fattispecie ancorabile a errori formali, come ad esempio l’errata aliquota d’imposta applicata, non invece nell’ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi, diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’Anagrafe tributaria (Cass., 28 marzo 2024, n. 8462; 5 novembre 2020, n. 24747; 21 marzo 2019, n. 7960).
Nella specie, il disconoscimento del credito IVA doveva essere contestato a mezzo di un ordinario avviso di accertamento e non con accertamento automatizzato, con la semplice emissione e notifica di una cartella di pagamento ai sensi dell’art. 54bis del D.P.R. n. 633/1972, la quale, dunque, deve essere annullata.

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