
L'Agenzia evidenzia la disciplina applicabile in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti; stante il giudicato interno circa l’indeducibilità del credito d’imposta e l’insussistenza del credito nella titolarità di altri, avrebbe dovuto essere confermata la sanzione nella misura del 200% del credito utilizzato.
In caso di utilizzo in compensazione di credito inesistente, l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dell'art. 27, comma 18, del D.L. n. 185/2008, ad opera dall'art. 32, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 158/2015, poi sostituito dall'art. 13, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 471/1997, comporta l'applicazione della sanzione dal 100% al 200% del credito indebitamente utilizzato e non della sanzione del 30% (prevista per l'ipotesi di credito d'imposta in misura superiore a quella spettante).
In tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, è applicabile la sanzione di cui all'art. 27, comma 18, del D.L. n. 185/2008, o, se più favorevole, quella prevista dall'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015 - allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di un’artificiosa rappresentazione o è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge o, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972; ove sussista il primo requisito, ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano le sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, o dall'art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015, se ratione temporis applicabile (Cass., SS.UU., sent. 11 dicembre2023, n. 34452).

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