Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 29 maggio 2026, n. 804

di Fabio Pace | 29 Maggio 2026
Rassegna di giurisprudenza 29 maggio 2026, n. 804

L’Agenzia eccepisce la legittimità della sanzione in misura variabile, conseguente a non corretta imputazione di componenti di reddito, negando che spettasse all'A.F. la prova del danno erariale.
Se è stata accertata, in violazione del principio di competenza di cui all'art. 109 del TUIR, l'errata allocazione temporale di componenti reddituali, il contribuente che invochi l'applicazione della sanzione in misura fissa di cui all'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 (come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 158/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016), deve provare l'assenza di danno erariale.
Se la trasgressione determina un pregiudizio per l'imposizione, in senso ampio, la violazione è sostanziale; se manca un simile pregiudizio, ma resta inciso l'esercizio delle azioni o dei poteri di controllo dell'A.F., la violazione è formale; se, invece, entrambe le condizioni sono assenti, la lesione resta derubricata (Cass. ord. 21 aprile 2026, n. 10607; Cass. sent. 10 giugno 2021, n. 16450; Cass. sent. 17 dicembre 2020, n. 28938).
Il contribuente non può scegliere di detrarre un costo in un esercizio diverso da quello di competenza, dato che le regole sull'imputazione temporale (art. 109 del TUIR) sono vincolanti e non richiedono né legittimano un qualche giudizio sull'esistenza o meno di un danno erariale, così che non rileva l'eventuale insussistenza dello stesso nel caso concreto (Cass. ord. 3 dicembre 2024, n. 30938; Cass. sent. 6 settembre 2017, n. 20805).
Per l’infedeltà della dichiarazione per errata imputazione temporale di componenti attivi e passivi l'art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede una sanzione proporzionale. Tuttavia, il comma 4 prevede che, se non vi è stato danno erariale, la sanzione si applica in misura fissa. Quindi, la contestazione di un maggiore imponibile e/o imposta, anche se per non corretta imputazione temporale di componenti, è sostanziale con sanzione in misura proporzionale. Il contribuente può invocare la sanzione fissa, ma, in tale caso, deve dimostrare che, nella fattispecie concreta, l'errata allocazione temporale dei componenti non ha portato danno all'Erario.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia conferma la legittimità della sanzione variabile per errata imputazione reddituale. Il contribuente deve provare l'assenza di danno erariale per richiedere la sanzione fissa.