
Si chiede se il giudizio d’appello sia definibile nel merito all’esito dell’udienza fissata per trattare l’istanza cautelare di sospensione della sentenza di primo grado, senza fissare distinta udienza per trattare il merito.
Nel processo tributario, la fissazione della sola udienza cautelare non soddisfa gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992, che impone in ogni caso la comunicazione dell’udienza di trattazione del merito. Pertanto, la trattazione congiunta della fase cautelare e di quella di merito, in assenza di preventiva comunicazione dell’udienza di trattazione, è consentita solo con il consenso di tutte le parti, pena la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, con conseguente nullità della decisione.
Il merito e la fase cautelare possono essere trattati congiuntamente: il giudice che, senza ritardo, decide il merito della causa, omettendo di pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato, non viola il diritto di difesa del contribuente, in quanto, ex art. 47, comma 7, del D.Lgs. n. 546/1992, gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, per cui non sussiste alcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, pur se favorevole, viene meno con la decisione di merito (Cass. 17 gennaio 2025, n. 1149). Tuttavia, la fissazione della sola udienza cautelare non può superare quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992, il quale prescrive che in ogni caso debba essere data comunicazione dell’udienza di trattazione. Per potere trattare unitamente le due distinte fasi, in assenza di preventiva comunicazione, è, dunque, necessario il consenso di tutte le parti, risolvendosi altrimenti la decisione di unificare la trattazione in una violazione del diritto di difesa.

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