Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 29 maggio 2026, n. 804

di Fabio Pace | 29 Maggio 2026
Rassegna di giurisprudenza 29 maggio 2026, n. 804

Si ritiene che il dies a quo per la riassunzione avrebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale e non della sentenza di cassazione.
In tema di decorrenza dei termini processuali per proporre impugnazione ex art. 327 c.p.c. e di rimessione in termini, l'errore materiale consistente nello scambio dell'indicazione tra parte vittoriosa e parte soccombente nel corpo del dispositivo, incidendo direttamente sulla comprensione del dictum e del decisum, costituisce errore materiale non irrilevante e non rilevabile ictu oculi ed è, quindi, idoneo a giustificare la rimessione in termini, sicché la parte interessata può legittimamente attendere la correzione del provvedimento per acquisire piena certezza della reale portata della statuizione giudiziale, ai fini della proposizione dell’impugnazione, con conseguente differimento del decorso del relativo termine alla data della correzione.
Se la sentenza d’appello dispone la rimessione al primo giudice, il termine per la riassunzione del processo decorre dalla notifica della sentenza o, in mancanza, dalla scadenza del termine generale ex art. 327 c.p.c.; se la sentenza contiene un mero errore materiale, il termine ex art. 327 c.p.c. decorre dall'annotazione in calce dell'ordinanza di correzione, purché si tratti di errore non chiaramente percepibile e idoneo a ingenerare legittimi dubbi sul contenuto della decisione, non anche nel caso in cui sia irrilevante ai fini della corretta interpretazione del "dictum" e del "decisum" del giudice d’appello (Cass. 6 agosto 2019, n. 20996). Alle parti del giudizio di legittimità spetta la legittimazione alla riassunzione del processo a seguito di cassazione con rinvio e, se la pronuncia rescindente contiene un errore materiale consistente nell'omessa menzione di una delle parti, il termine perentorio per riassumere ex art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992 decorre dall'annotazione in calce al provvedimento dell'ordinanza di correzione (non dalla pubblicazione della decisione), a condizione che l'omissione sia idonea a ingenerare un dubbio ragionevole - e non "ictu oculi" infondato o pretestuoso - sull'individuazione delle parti del giudizio rescindente (Cass. 7 novembre 2024, n. 28755).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il termine per la riassunzione decorre dalla correzione dell'errore materiale, non irrilevante e non evidente, che ingenera dubbi sulla decisione. (30 parole)