
Si discute se l'INPS, a seguito di conciliazione tributaria, abbia o meno titolo per pretendere il pagamento di contributi previdenziali fondato sull’accertamento dell'Agenzia entrate ormai caducato, senza riproporre i motivi di merito dell'opposizione e senza chiedere di rideterminarne l'importo.
La conciliazione giudiziale regolata dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992 ha efficacia novativa delle contrapposte pretese e, nel rideterminare la base imponibile, incide sull'importo dei contributi a percentuale, che gli enti previdenziali hanno titolo a pretendere sul maggiore reddito accertato dall'Agenzia delle entrate.
La pretesa dell'INPS, concernente contributi a percentuale, origina da un accertamento dell'Agenzia delle entrate e si inquadra in un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia costituiscono atti di esercizio del rapporto previdenziale (Cass., Sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21541, p. 19).
Il giudice non può non ponderare anche la conciliazione giudiziale, valutando se e in quale misura essa si riverberi sulla sussistenza di un credito contributivo che all'accertamento fiscale si correla.
La conciliazione giudiziale si configura come un accordo tra le parti, sottoposto al controllo di legalità meramente estrinseco del giudice tributario, senza alcuna valutazione della congruità dell'importo consensualmente determinato (Cass., Sez. trib., 8 maggio 2019, n. 12110). Essa ha efficacia novativa del titolo di imposizione (Cass., Sez. trib., 24 febbraio 2017, n. 4807) e comporta l'estinzione dell'originaria pretesa fiscale, unilateralmente determinata e contestata, e la sostituzione con quella concordata (Cass., Sez. trib., 9 giugno 2020, n. 10981), per un effetto di una transazione oggettiva novativa, intesa a dirimere ogni aspetto del rapporto controverso e provvista di carattere definitivo (Cass., Sez. trib., 4 aprile 2023, n. 9322).

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