
Le questioni concernono la contestata esterovestizione di una società e l'applicazione dell'esenzione IVA. La società avrebbe sede solo formale all’estero, ma la sua attività si svolgerebbe interamente in Italia.
Per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo di sottrarsi al più gravoso regime nazionale (Cass. 19 gennaio 2023, n. 1544; Cass. 3 giugno 2021, n. 15424; Cass. 21 giugno 2019, n. 16697; Cass. 21 dicembre 2018, n. 33234; Cass. 7 febbraio 2013, n. 2869).
Quel che deve essere accertato è l'apparente localizzazione all'estero di un soggetto. Pertanto, non rileva accertare la sussistenza o meno di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, quanto se il trasferimento in realtà vi è stato o meno, se, cioè, l'operazione sia meramente artificiosa (wholly artificial arrangement), consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica (Cass. n. 2869 del 2013, cit.). È necessario accertare che si tratta di costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica, il cui scopo essenziale è limitato all'ottenimento di un vantaggio fiscale, attraverso la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo, ovviamente, di sottrarsi al più gravoso regime nazionale (Cass. n. 33234 del 2018, cit.).
La nozione di sede dell'amministrazione, in quanto contrapposta alla sede legale, deve ritenersi coincidente con quella di sede effettiva (di matrice civilistica), intesa come il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente (Cass. n. 33234 del 2018, cit.; Cass. 12 marzo 2009, n. 6021; Cass. 13 aprile 2004, n. 7037).

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