Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 29 maggio 2026, n. 804

di Fabio Pace | 29 Maggio 2026
Rassegna di giurisprudenza 29 maggio 2026, n. 804

L’Agenzia eccepisce insussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'IVA di gruppo in relazione al controllo indiretto esercitato da una società sull’altra.
Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della disciplina della liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972, l'ente o la società controllante può esercitare il possesso delle quote o delle azioni superiori al 50%, in via sia diretta, che indiretta, così come previsto dall'art. 2 del D.M. 13 dicembre 1979. Ai fini del controllo indiretto, il possesso delle quote o delle azioni superiori al 50% della società controllata può essere conseguito, da parte dell'ente o della società controllante, anche sommando le quote o le azioni possedute da più società direttamente controllate.
La nozione UE di controllo a fini IVA si riferisce in generale a vincoli finanziari, economici e organizzativi, senza vincoli quantitativi di partecipazione al capitale della società controllata; pertanto, il limite quantitativo indicato dalla disciplina italiana per applicare la liquidazione dell'IVA di gruppo trova giustificazione solo in quanto idoneo a evitare comportamenti fraudolenti. Il controllo rilevante ex art. 73, terzo comma, del decreto IVA, può essere anche indiretto, cioè attuato attraverso una sorta di controllo a catena. La circostanza che ai fini del controllo indiretto possa essere sufficiente il possesso delle quote o azioni superiori al 50% anche da parte complessivamente di più società a loro volta controllate dall'ente o società controllante si ricava anche in ragione della complessiva ratio della disposizione: la capogruppo esercita, tramite le società controllate, il possesso di una quota complessiva superiore al 50%, che le attribuisce pieno potere decisionale sulla società controllata, alla stessa stregua di quanto avviene in caso di controllo diretto; il concetto di controllo va inteso, secondo il diritto UE, in senso ampio e una sua restrizione può giustificarsi solo per evitare comportamenti fraudolenti; sotto questo profilo, un’interpretazione restrittiva e letterale della disposizione regolamentare non trova giustificazione nell'esigenza di combattere le frodi.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia nega l'IVA di gruppo per controllo indiretto, richiedendo il 50%+ di quote. La normativa UE ammette un controllo più ampio, ma l'Italia lo limita per evitare frodi.