Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 29 maggio 2026, n. 804

di Fabio Pace | 29 Maggio 2026
Rassegna di giurisprudenza 29 maggio 2026, n. 804

La questione riguarda l’inclusione o meno di imposta di successione e INVIM e, in generale, delle imposte indirette, nel beneficio fiscale riservato ai residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, dove è stabilito il termine di decadenza di 2 anni per presentare istanza di rimborso, a decorrere dal 1° marzo 2008.
Tutte le imposte, dirette e indirette, esclusa l’IVA, dovute per il triennio 1990-1992, comprese l’imposta di successione, l’INVIM e le imposte ipotecaria e catastale, correlate ad atti e trasferimenti la cui causa si è verificata in tale periodo, rientrano nell’ambito oggettivo di operatività dell’art. 9, comma 17, legge n. 289/2002.
Il beneficio non è confinato alle sole imposte dirette, ma riguarda, in linea di principio, tutti i tributi dovuti per gli anni 1990-1992, con riferimento, quindi, tanto alle imposte sui redditi, quanto ad altri tributi, per i quali il relativo presupposto impositivo si collochi nel triennio agevolato (ord. 20 aprile 2021, n. 10316).
Sia il comma 17 dell’art. 9 cit., sia l’art. 1, comma 665, cit. che lo richiama, si riferiscono letteralmente, in relazione all’estensione oggettiva del beneficio, rispettivamente, ai tributi e alle imposte, senza limitazioni.
La stessa logica si impone per l’INVIM sostitutiva e per le imposte ipotecarie e catastali connesse agli atti di trasferimento o alle formalità conseguenti all’apertura della successione: trattandosi di tributi strettamente accessori o comunque funzionalmente collegati all’operazione principale, essi non possono che seguire la sorte di quest’ultima, onde il diritto al rimborso del 90% si estende anche a tali voci, ove il presupposto impositivo (successione o trasferimento immobiliare) sia riconducibile al triennio 1990-1992 e siano integrati gli ulteriori requisiti soggettivi e territoriali previsti dalla norma.
Il contribuente ha, pertanto, diritto al rimborso del 90% di quanto versato in eccedenza rispetto al limite del 10%, fermo restando che concorrano le altre condizioni di legge (tempestività della domanda e non inerenza dell’imposta di cui si chiede il rimborso all’attività d’impresa).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il beneficio fiscale per i residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia include anche imposte indirette come successione, INVIM e ipotecarie, per il triennio 1990-1992. Il rimborso del 90% è previsto se rispettati i requisiti di legge.