
La questione riguarda l’inclusione o meno di imposta di successione e INVIM e, in generale, delle imposte indirette, nel beneficio fiscale riservato ai residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, dove è stabilito il termine di decadenza di 2 anni per presentare istanza di rimborso, a decorrere dal 1° marzo 2008.
Tutte le imposte, dirette e indirette, esclusa l’IVA, dovute per il triennio 1990-1992, comprese l’imposta di successione, l’INVIM e le imposte ipotecaria e catastale, correlate ad atti e trasferimenti la cui causa si è verificata in tale periodo, rientrano nell’ambito oggettivo di operatività dell’art. 9, comma 17, legge n. 289/2002.
Il beneficio non è confinato alle sole imposte dirette, ma riguarda, in linea di principio, tutti i tributi dovuti per gli anni 1990-1992, con riferimento, quindi, tanto alle imposte sui redditi, quanto ad altri tributi, per i quali il relativo presupposto impositivo si collochi nel triennio agevolato (ord. 20 aprile 2021, n. 10316).
Sia il comma 17 dell’art. 9 cit., sia l’art. 1, comma 665, cit. che lo richiama, si riferiscono letteralmente, in relazione all’estensione oggettiva del beneficio, rispettivamente, ai tributi e alle imposte, senza limitazioni.
La stessa logica si impone per l’INVIM sostitutiva e per le imposte ipotecarie e catastali connesse agli atti di trasferimento o alle formalità conseguenti all’apertura della successione: trattandosi di tributi strettamente accessori o comunque funzionalmente collegati all’operazione principale, essi non possono che seguire la sorte di quest’ultima, onde il diritto al rimborso del 90% si estende anche a tali voci, ove il presupposto impositivo (successione o trasferimento immobiliare) sia riconducibile al triennio 1990-1992 e siano integrati gli ulteriori requisiti soggettivi e territoriali previsti dalla norma.
Il contribuente ha, pertanto, diritto al rimborso del 90% di quanto versato in eccedenza rispetto al limite del 10%, fermo restando che concorrano le altre condizioni di legge (tempestività della domanda e non inerenza dell’imposta di cui si chiede il rimborso all’attività d’impresa).

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