
Si discute se la comunione legale di beni renda il coniuge comproprietario al 50% del terreno acquistato dal coltivatore diretto, con conseguente non spettanza dei benefici fiscali in ragione del 50% del totale.
In tema di agevolazioni fiscali di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 601/1973 per i trasferimenti di fondi rustici a favore di coltivatori diretti, il requisito soggettivo di coltivatore diretto deve essere posseduto da entrambi i coniugi solo quando l'acquisto avvenga in comunione immediata, con intestazione a entrambi, mentre, ove il fondo sia acquistato dal solo coniuge coltivatore diretto con utili realizzati durante il matrimonio e destinato all'esercizio della sua attività imprenditoriale agricola, trova applicazione l'art. 178 c.c., rientrando il bene nella comunione legale solo come comunione de residuo al momento dello scioglimento del regime e restando fino ad allora intestato esclusivamente al coniuge acquirente, il quale ha diritto alle agevolazioni, essendo irrilevante, ai fini del beneficio, il regime di comunione legale.
L'art. 178 c.c. disciplina la condizione dei beni acquistati dal coniuge per essere destinati all'impresa da lui gestita e costituita dopo il matrimonio, i quali sono soggetti al regime della comunione legale de residuo, ossia ristretta ai soli beni sussistenti allo scioglimento della comunione, sicché non opera per tali acquisti il meccanismo ex art. 179, secondo comma, c.c., rimanendo essi esclusi automaticamente, seppure temporaneamente, dal patrimonio coniugale, senza necessità di specifica indicazione o di partecipazione di entrambi i coniugi all'atto di acquisto (Cass. n. 19204 del 2015).
I beni di cui all'art. 178 c.c. devono qualificarsi in base all'oggettivo criterio della loro effettiva finalizzazione, dopo il matrimonio, all'attività imprenditoriale di un coniuge (non di entrambi), e ogni bene acquistato dal coniuge-imprenditore per l'esercizio della propria attività imprenditoriale, per quanto disposto dal richiamato art. 178 c.c., entra quindi nella comunione legale in modo differito, avendo il legislatore, con tale norma privilegiato l'esercizio dell'impresa e gli interessi dei creditori a essa collegati (Cass. n. 18456 del 2005).

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