
Secondo l’Agenzia, la contestazione dell'an e del quantum dell'indennità per abusiva occupazione di beni demaniali è inammissibile in sede di opposizione alla riscossione, dovendo tali censure essere necessariamente dirette avverso la seconda richiesta di pagamento delle somme dovute.
In tema di riscossione mediante ruolo di somme non corrisposte all'Erario per l'utilizzo di immobili dello Stato, ex art. 1, comma 274, della legge n. 311/2004, l'omessa impugnazione della duplice richiesta di pagamento, che è idonea a dare corso alla procedura di riscossione coattiva, non determina l'irretrattabilità della pretesa né preclude la sua successiva contestazione nel merito con l'opposizione all'esecuzione, trattandosi di credito di natura non tributaria e non essendo specificamente previste preclusione o decadenza.
Nei rapporti non tipizzati come accertamenti tributari o di contributi previdenziali, l'impugnazione degli atti presupposti costituisce una mera facoltà e non un onere preclusivo, non essendo configurabile, in assenza di una previsione normativa espressa, un meccanismo di irretrattabilità sostanziale della pretesa. Il diverso trattamento normativo trova conferme giurisprudenziali in relazione ai contributi di bonifica (Cass. Sez. 5, 25 giugno 2025, n. 17120), all'ingiunzione ex art. 2 del R.D. n. 639/1910 (Cass. Sez. L, 6 maggio 2021, n. 12031) e, più in generale, alle entrate di natura extratributaria (Cass. Sez. 5, 11 marzo 2021, n. 6833).
Fatta salva la disciplina delle ipotesi in cui decadenze e preclusioni purché espressamente tipizzate dal legislatore onerano il destinatario di impugnare tempestivamente l'atto della P.A., l'omessa contestazione dell'atto antecedente non determina, di per sé e ineluttabilmente, l'inammissibilità di una reazione successiva.
La legge n. 311/2004 non tipizza la richiesta di pagamento quale atto impositivo (ma solo quale atto idoneo ad attivare la riscossione coattiva) né sancisce espressamente la sua irretrattabilità in mancanza di contestazioni. Pertanto, l'omessa impugnazione dell'avviso di pagamento non preclude al destinatario dell'avviso l'opposizione agli atti della riscossione per contrastare la pretesa, che non diviene irretrattabile.

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