
Si lamenta la nullità dell'avviso di accertamento basato su documenti raccolti illegittimamente: la verifica (con accesso presso la sede sociale e acquisizione di documenti) è stata compiuta con un'autorizzazione rilasciata senza potere, causa di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
L'esame della questione della violazione dell'art. 7-quinquies della legge n. 212/2000 presuppone il superamento della questione di legittimità costituzionale della normativa sopravvenuta e conduce alla necessità di investire le Sezioni Unite della problematica relativa alla natura del cit. art. 7-quinquies, ovvero se, quale norma inserita nello Statuto del contribuente - la cui applicazione retroattiva risulta espressamente esclusa dall'entrata in vigore della riforma il 18 gennaio 2024 - possa intendersi, invece, come ricognitiva di un più generale principio di inutilizzabilità degli atti acquisiti in violazione di norme di legge.
Considerata la non uniformità delle decisioni assunte e la rilevanza dei principi sottesi, di ambito generale, ricorrono i presupposti per una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte, ex art. 374, secondo comma, c.p.c., in merito all'interpretazione e alla portata dell'art. 7-quinquies cit., in particolare in relazione all’esistenza, nell'ordinamento giuridico complessivamente inteso, già in epoca precedente alla sua introduzione con la riforma del 2023, di un principio di inutilizzabilità degli atti e dei documenti acquisiti in violazione di diritti fondamentali del contribuente; ciò sia in relazione al rilevato contrasto tra pronunce della Sezione tributaria e della giurisprudenza penale della Corte, sia come questione di massima di particolare importanza.
La questione ha ancora maggiore importanza per la pronuncia della Corte costituzionale (sent. 13 aprile 2026, n. 50), che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità dell'art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, fornendone un'interpretazione costituzionalmente orientata, in base alla quale l'assoluzione pronunciata dal giudice penale per l’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale non ha efficacia di giudicato nel processo tributario, se in quest'ultimo tali prove possono essere utilizzate, se formate nel rispetto delle regole fiscali.

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