
La questione verte sulla sospensione anomala o atipica (disposta in appello, su concorde richiesta delle parti, in relazione alla pendenza in Cassazione di impugnazione avverso decisione con oggetto domanda analoga) e sull’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per riassumere un giudizio così sospeso.
Non è consentita al giudice alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile, d’ufficio o sull’accordo delle parti, esercitabile fuori dei casi tassativi stabiliti dalla legge per motivi di opportunità (quale, ad esempio, la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizi, o perché debba farsi applicazione di una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE), potendosi perciò impugnare con istanza di regolamento di competenza il provvedimento che dichiari la sospensione atipica del processo civile.
In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo, difforme dal modello legale degli artt. 295 e 296 c.p.c., benché non impugnato tempestivamente mediante regolamento necessario di competenza, non trovando comunque applicazione l’art. 297 c.p.c., il giudice non può dichiarare l’estinzione del processo, se le parti non abbiano richiesto la prosecuzione dello stesso entro il termine di tre mesi, decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi; riscontrata l’erroneità della pronuncia dell’ordinanza di sospensione, è, invece, consentita al giudice, su istanza di parte o d’ufficio, l’adozione di un provvedimento recante la fissazione dell’udienza per la prosecuzione della causa.

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