Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 22 maggio 2026, n. 803

di Fabio Pace | 22 Maggio 2026
Rassegna di giurisprudenza 22 maggio 2026, n. 803

Nell’impugnazione di una sentenza che ha formato oggetto di due distinti ricorsi, è stata formulata proposta di definizione anticipata solo per un ricorso, nonostante la presenza di un altro ricorso (principale, perché notificato antecedentemente) e l'identità della questione di diritto.
In tema di ricorso per cassazione, qualora siano stati proposti più ricorsi (principale e successivi o incidentali) avverso la stessa sentenza, riguardanti cause inscindibili o tra loro dipendenti, la proposta di definizione anticipata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non può essere formulata in relazione a uno solo di essi. L'identità della questione di diritto e l'esigenza di assicurare l'unitarietà del giudizio impongono una trattazione congiunta, così che, dove la proposta di definizione non sia stata formulata in relazione a tutti i ricorsi, non può farsi luogo, anche in assenza di istanza di decisione, all'estinzione del giudizio nemmeno parzialmente, ma il Collegio deve dare atto dell'impossibilità di procedere con il rito accelerato e decidere unitariamente, all'esito di ordinanza o di pubblica udienza, tutte le impugnazioni.
Trattandosi di cause inscindibili (per l'indefettibile necessità del litisconsorzio tra i ricorrenti stessi), non era possibile procedere a un esito accelerato (inammissibilità o manifesta infondatezza) per uno solo dei due ricorsi: un'eventuale decisione che avesse travolto un ricorso avrebbe logicamente finito con il travolgere anche l'altro, per coerenza di sistema. Il rito accelerato è inapplicabile in forma parziale e, quindi, va esclusa la possibilità di pronunciare l'estinzione del giudizio anche solo quanto al ricorso cui si è riferita la proposta di definizione accelerata e tanto meno dell'intero giudizio, pure in assenza di istanza di decisione, della necessità di una decisione collegiale di tutti i ricorsi per prevenire la frammentazione del giudizio di legittimità: la semplificazione del rito (art. 380-bis c.p.c.) non può andare a scapito della coerenza logico-giuridica della decisione finale su cause tra loro indissolubilmente legate.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
In caso di più ricorsi per cassazione su stessa sentenza, la proposta di definizione anticipata deve riguardare tutti i ricorsi. Impossibile procedere parzialmente. Necessaria decisione unitaria.