Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 22 maggio 2026, n. 803

di Fabio Pace | 22 Maggio 2026
Rassegna di giurisprudenza 22 maggio 2026, n. 803

Il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile perché l’Ufficio avrebbe assolto l'onere della prova dell'esistenza di una sentenza di rigetto del ricorso avverso l'avviso di liquidazione presupposto dell'impugnata cartella; si discute anche dell'onere della prova circa il passaggio in giudicato di tale sentenza.
La Sezione Tributaria ha disposto, ex art. 374, secondo comma, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici, relativa all’accertamento e alla prova del giudicato esterno e, in particolare, se la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. costituisca l’unica modalità per dimostrarlo oppure se la prova di tale circostanza fattuale (esistenza di una pronuncia giudiziale, non impugnata nel termine di 6 mesi dalla sua pubblicazione) sia libera, nel senso che possa essere altrimenti dimostrata.
Nella specie, il giudice regionale ha risolto la questione del dedotto giudicato senza affidarsi alla certificazione di cui all'art. 124, disp. att. c.p.c., facendone a meno e articolando la valutazione in base a un accertamento fattuale circa il tempo trascorso dall'epoca di pubblicazione della pronuncia e l'assenza di prova, posta a carico del contribuente (che non aveva eccepito il giudicato), della sua impugnazione.
Tra i profili coinvolti nel tema in rassegna emerge anche come fare risultare e/o accertare la sussistenza del giudicato esterno e, in particolare, se la certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. costituisca l'unica modalità per dimostrarlo o se la prova di tale circostanza fattuale (esistenza di una pronuncia giudiziale, non impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione) sia libera, nel senso che possa essere altrimenti dimostrata.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per l'onere della prova non assolto. La Sezione Tributaria ha trasmesso il caso al Primo Presidente per le Sezioni Unite, discutendo se la certificazione ex art. 124 c.p.c. sia l'unico modo per dimostrare il giudicato esterno o se la prova sia libera.