
Si discute se, in caso di evento estintivo della società non dichiarato ex art. 300 c.p.c., il difensore sia legittimato a restare in giudizio e ad agire anche in sede esecutiva, in forza della procura originaria.
In tema di rappresentanza processuale, il principio della cosiddetta ultrattività del mandato alle liti - per il quale l'omessa dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo (quale l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese) da parte del difensore costituito stabilizza la posizione giuridica della parte nel processo - opera solo nello stesso grado o stadio del giudizio di cognizione in cui l'evento si è verificato e non è stato dichiarato. Tale principio non si estende alla fase esecutiva, che costituisce un procedimento autonomo e distinto rispetto alla cognizione. Pertanto, intervenuta l'estinzione della società, l'attività difensiva volta a promuovere l'esecuzione forzata o a resistere all'opposizione non può essere validamente minacciata o intrapresa in forza della procura originaria per il giudizio di cognizione, essendo, invece, necessario il conferimento di una nuova procura, rilasciata dai soci successori, unici soggetti legittimati ad agire dopo la perdita della capacità di stare in giudizio dell'ente estinto.
Anche se, in caso di mancata dichiarazione/notificazione dell'evento ex art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, con stabilizzazione del rapporto processuale anche nelle fasi successive di quiescenza e riattivazione (impugnazioni), tale stabilità resta confinata al processo in cui l'evento non è stato introdotto e non può eccedere i limiti di quel grado o stadio giudiziale (Cass., SS.UU., sent. 4 luglio 2014, n. 15295).
La fictio della sopravvivenza del soggetto estinto, necessaria per non paralizzare il processo di cognizione in corso, non può essere utilizzata per fare rivivere il soggetto in un nuovo e diverso stadio processuale.
In caso di società già estinta, il difensore non può iniziare ex novo un'azione esecutiva basandosi sulla procura ricevuta nel giudizio di merito, ma necessita di un nuovo mandato dai soci successori.

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