
L'Agenzia contesta l’invalidità, per preclusione da divieto ex lege, della notifica della cartella emessa dopo controllo automatizzato, reputando sufficiente, per partecipare al concorso, produrre l'estratto di ruolo.
In tema di concordato preventivo, il divieto ex art. 168 l.fall. di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore non comporta la nullità della cartella di pagamento emessa e notificata, anche se successiva al deposito della domanda di concordato, dato che tale atto, pur incorporando un'intimazione ad adempiere, non determina di per sé l'avvio dell'esecuzione forzata, che si realizza solo con gli atti esecutivi in senso proprio; l’inibizione opera solo sul piano dell'efficacia esecutiva della cartella e non incide sulla sua validità né sulla funzione di accertamento e di opponibilità del credito ai fini concorsuali.
L’inibizione o invalidità dell'emissione e della notificazione della cartella opera solo in relazione alla sua efficacia esecutiva, ma non anche in relazione all'intrinseco contenuto accertativo del credito ivi incorporato e alla funzione di opponibilità dello stesso ai fini concorsuali (Cass. 1° febbraio 2023, n. 3014).
La cartella incorpora in sé funzioni sia di titolo esecutivo, sia di precetto di pagamento, ma non determina necessariamente l'inizio della procedura esecutiva e, pertanto, non rientra nel divieto ex art. 168 L.Fall. (Cass. ord. 1° febbraio 2023, n. 3014; Cass. ord. 25 ottobre 2022, n. 31560). La ritenuta sufficienza dell'estratto di ruolo per la partecipazione al concorso riguarda la facoltà attribuita all'A.F. di rendere opponibile agli altri creditori il proprio credito e non implica l'illegittimità della cartella (Cass. n. 3014 del 2023 cit.).
La mera notificazione della cartella, in assenza di successivi atti esecutivi, non altera la garanzia patrimoniale comune né incide sull'assetto concorsuale, rimanendo confinata a una fase prodromica che precede e condiziona, senza coincidere con essa, l'eventuale esecuzione forzata. Pertanto, la pendenza del concordato preventivo non comporta, di per sé, la nullità della notificazione della cartella, potendo al più rilevare sul diverso piano dell’improcedibilità delle azioni esecutive e cautelari successive (Cass. n. 3014 del 2023 cit.).

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