
Il caso riguarda la dimostrazione, da parte dell'Ufficio, dell'effettuazione di vendite al di sotto del valore normale dei beni, ai fini dell'applicazione della solidarietà passiva nel pagamento dell’IVA.
A fronte dell’accertamento compiuto dall'Ufficio sul presupposto che i beni sono stati rivenduti dal cedente a un prezzo sottocosto rispetto a quello di acquisto, il cessionario avrebbe dovuto fornire la prova contraria, dimostrando la plausibilità del minore corrispettivo o perché il prezzo è analogo a quello costantemente pattuito dal cessionario nelle precedenti transazioni con il cedente, o perché anche altri operatori del mercato praticano proprio quel prezzo o altro simile (Cass. sent. 24 luglio 2024, n. 20651).
L'obiettiva divaricazione fra il prezzo sostenuto e quello di mercato è elemento costitutivo sufficiente ai fini della solidarietà nel recupero dell'imposta, e ciò per ragioni di economicità e celerità dell'accertamento fiscale in relazione a comportamenti incauti del cessionario, in cui la responsabilità solidale del cessionario è configurata anche senza dimostrazione della colpevole ignoranza della frode, essendo basata su di una valutazione operata dal legislatore di una presunzione relativa di conoscibilità ove si accerti che il prezzo di acquisto è inferiore a quello normale (Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20656).
Con riferimento alla responsabilità solidale del cessionario, ex art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972, la prova contraria che questi è tenuto a fornire per contrastare la prova presuntiva, fornita dall'A.F., che il valore della cessione dei beni acquistati è inferiore al valore normale, deve consistere in prove documentali dalle quali evincere, in modo oggettivo e tenuto conto della concreta attività economica svolta dal cessionario, che sussistevano specifiche ragioni giustificative riferibili alla stessa attività economica svolta dal cessionario.

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