
Una società eccepisce carenza di potere del direttore dell'Ufficio firmatario dell'autorizzazione all'accesso, rilevando che, a fronte delle contestazioni sollevate, l'A.F. avrebbe dovuto dimostrare che il sottoscrittore dell'autorizzazione (funzionario di III area) era stato delegato a tale incombente dal Capo dell'ufficio.
La Cassazione ha ritenuto che nella specie difetti l'evidenza decisoria per la definizione in sede camerale ai sensi dell'art. 375 c.p.c., poiché la Corte EDU, con la sentenza Italgomme/Italia del 6 febbraio 2025, ha statuito la necessità di una precisa autorizzazione dell'autorità competente per accedere nel domicilio o nei luoghi di lavoro del contribuente accertato, dove nel caso in esame non sono state offerte prove circa la sussistenza della delega a tale incombente da parte del Capo ufficio al funzionario che ha sottoscritto l'atto, secondo quanto prescritto degli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 52 del D.P.R. n. 633/1972.
La Corte - data la novità della questione, l'assenza di precedenti specifici sul punto, la valenza nomofilattica della lite, e la necessità del rispetto del contraddittorio, per cui va richiamata l'attenzione delle parti su questo profilo, per consentire loro di prendere specifica posizione sul punto, e l'opportunità di sentire il PM, istituzionale portatore di interessi che trascendono l'ambito delle parti e che devono essere considerati nel giudizio di legittimità - ha rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

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