Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 15 maggio 2026, n. 802

di Fabio Pace | 15 Maggio 2026
Rassegna di giurisprudenza 15 maggio 2026, n. 802

Si eccepisce che solo alcuni soggetti qualificati, tassativamente indicati dalla norma, possono notificare la cartella di pagamento. La notifica della cartella eseguita dall'agente della riscossione, con invio di raccomandata A/R, sarebbe inesistente, vizio non sanabile dalla proposizione del ricorso.
La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche con invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del primo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della stessa disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tale caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di apposita relata, dato che è l'ufficiale postale a garantirne, nell’avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma dell’art. 26 cit., secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di avvenuta notifica o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notifica prescelta, per esibirla su richiesta del contribuente o dell'A.F. (Cass. sent. 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. sent. 6 marzo 2015, n. 4567; Cass. sent. 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass. ord. 21 febbraio 2018, n. 4275; Cass. ord. 19 novembre 2018, n. 29710; Cass. ord. 10 aprile 2019, n. 10037; Cass. ord. 17 gennaio 2020, n. 946).
In materia di notifica della cartella di pagamento, ai sensi del secondo periodo del primo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, anche dopo che l'art. 12 del D.Lgs. n. 46/1999 ha soppresso l'inciso "da parte dell'esattore", la notifica della cartella esattoriale può avvenire con invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. ord. 22 dicembre 2023, n. 35822).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La notifica della cartella esattoriale può avvenire tramite raccomandata A/R inviata dal concessionario, perfezionandosi con la ricezione del destinatario. La validità è garantita dall'avviso di ricevimento. (30 parole)