
Un contribuente contesta la compensazione delle spese di lite, nonostante avesse chiesto, nelle conclusioni delle controdeduzioni depositate in appello, la condanna dell’Agenzia alle spese dei due gradi di giudizio.
La mera richiesta di condanna dell’appellante al pagamento delle spese di primo grado, compensate dalla CTP (oggi CGT-1), formulata dall’appellato solo nelle conclusioni delle controdeduzioni depositate ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 546/1992 non soddisfa, in difetto di qualsiasi argomentazione svolta nell’atto al fine di contestare la disposta compensazione delle spese, il requisito di specificità dei motivi, fissato dall’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
La mera richiesta, formulata nelle conclusioni delle controdeduzioni depositate in appello, non preceduta dall’esposizione, nel corpo dell’atto, di alcun specifico motivo di gravame, volto alla riforma del capo della sentenza di primo grado sulle spese, non integra un appello incidentale ex art. 54 del D.Lgs. n. 546/1992.
Quando l’interesse all’impugnazione sorge per effetto dell’illegittima compensazione delle spese di lite disposta dalla CTP, l’onere della specificità dei motivi non può essere soddisfatto, in caso di appello incidentale, con la riproposizione delle domande e/o eccezioni svolte in primo grado dalle parti in relazione all’atto impugnato, ma nemmeno con la mera richiesta, nelle conclusioni delle controdeduzioni, della condanna alle spese di ambedue i gradi di giudizio.
Se il giudice d’appello riforma in tutto o in parte la sentenza, deve procedere d'ufficio, in conseguenza della pronuncia adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata solo se il relativo capo della sentenza ha costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (nel caso, incidentale) (Cass. 6 ottobre 2021, n. 27056).

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati