Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 15 maggio 2026, n. 802

di Fabio Pace | 15 Maggio 2026
Rassegna di giurisprudenza 15 maggio 2026, n. 802

Si deduce l'inesistenza della notifica, avendo l'Ufficio depositato in giudizio, alla costituzione, un atto diverso da quello notificato al difensore domiciliatario; era stato notificato un atto d’appello che riguardava un'altra sentenza, emessa tra parti diverse e vi era anche superamento del termine.
La notificazione è inesistente quando manchi del tutto o sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, mentre, dove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto o attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice (Cass., Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916)
Nella specie, l'atto di appello originariamente notificato si riferiva a una sentenza e a una parte appellata estranei al giudizio, per cui si deve ritenere essersi in presenza di una notifica giuridicamente inesistente, equiparabile a un'omessa notifica, in presenza della quale, essendo ormai decorso il termine per impugnare, non era consentito ordinarne il rinnovo, essendo ormai passata in giudicato la sentenza di primo grado.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La notifica è inesistente per errore sul destinatario e sulla sentenza. Essendo scaduto il termine, non si può rinnovare. La sentenza di primo grado è passata in giudicato (Cass., Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916).