
Si deduce l'inesistenza della notifica, avendo l'Ufficio depositato in giudizio, alla costituzione, un atto diverso da quello notificato al difensore domiciliatario; era stato notificato un atto d’appello che riguardava un'altra sentenza, emessa tra parti diverse e vi era anche superamento del termine.
La notificazione è inesistente quando manchi del tutto o sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, mentre, dove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto o attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice (Cass., Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916)
Nella specie, l'atto di appello originariamente notificato si riferiva a una sentenza e a una parte appellata estranei al giudizio, per cui si deve ritenere essersi in presenza di una notifica giuridicamente inesistente, equiparabile a un'omessa notifica, in presenza della quale, essendo ormai decorso il termine per impugnare, non era consentito ordinarne il rinnovo, essendo ormai passata in giudicato la sentenza di primo grado.

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