
Si contesta la giurisdizione del giudice tributario nelle controversie relative all'atto di recupero di contributo a fondo perduto a favore dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.
Se il giudice di primo grado ha deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio, la parte che abbia interesse a fare valere tale vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso, tanto al giudice del gravame, quanto alla Cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base a espressa previsione legale, in ogni stato e grado e i vizi relativi a questioni fondanti, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata (Cass., SS.UU., sent. 29 agosto 2025, n. 24172).
Il difetto di giurisdizione del giudice tributario è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio in base a espressa previsione legale, ovverosia in base all’art. 3 del D.Lgs. n. 546/1992, che pone una regola diversa da quelle che riguardano il rilievo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario (art. 37 c.p.c.) e del giudice amministrativo (art. 9 del D.Lgs. n. 104/2010, codice del processo amministrativo).
In base alle differenziate discipline attualmente vigenti, il difetto di giurisdizione del giudice tributario è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, mentre lo stesso non vale per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (e del giudice amministrativo).

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